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Articolo 186 c.d.s. guida in stato di ebrezza

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Massimo Bordello
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Messaggio  Massimo Bordello Lun Lug 27, 2009 10:14 pm

invece di quella stupida tabella che i locali affiggono dove viene indicato il presunto tasso alcolico di una persona dovrebero mettere questa ma sicuramente ti farebbe passare la voglia di bere...

articolo 186 del Codice della Strada guida in stato di ebrezza:

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.


3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.


4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento


5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.


6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.


7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9.Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8
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Messaggio  Norge in piega Lun Lug 27, 2009 10:45 pm

...maaaa, quanto ti sei bevuto????..... :alcool: :winie: :bevuta:



:rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl:
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Messaggio  Massimo Bordello Lun Lug 27, 2009 11:59 pm

vediamo se ricordo bene al tavolo c'erano due bottiglie di vino poi qualche grappa e per finire una bella birra fresca...
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Messaggio  golia Mar Lug 28, 2009 9:01 am

Massimo Bordello ha scritto:vediamo se ricordo bene al tavolo c'erano due bottiglie di vino poi qualche grappa e per finire una bella birra fresca...

quindi a quant'eravate?

0,2 - 0,3? Rolling Eyes :lachen:

eh.... apparte gli scherzi bisogna stare in orecchia, adesso non perdonano.
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Messaggio  Stellona Mar Lug 28, 2009 3:18 pm

Massimo Bordello ha scritto:vediamo se ricordo bene al tavolo c'erano due bottiglie di vino poi qualche grappa e per finire una bella birra fresca...

la prima sera non lo so'.. ma la seconda c'erano 4 belle bottiglie di un delizioso TEROLDEGO.
pure qualche grappina c'era.
solo sologuzzi imbrogliava mettendo l'anice nella birra !!! :lachen: :lachen: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl:

comunque si beveva solo perche' si stava in albergo,
altrimenti coca cola e fanta !!!
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Messaggio  argento Mar Lug 28, 2009 4:03 pm

Stellona ha scritto: ...

comunque si beveva solo perche' si stava in albergo,


ecco perchè abbiamo organizzato un "tutto compreso" in quell'albergo !
Conoscendovi ... sapevo bene che, anche a piedi, vi avrebbero ritirato la
patente !!!
:rotfl.rotfl:
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Messaggio  argento Mar Lug 28, 2009 4:25 pm

Massimo Bordello ha scritto:invece di quella stupida tabella che i locali affiggono dove viene indicato il presunto tasso alcolico di una persona dovrebero mettere questa ma sicuramente ti farebbe passare la voglia di bere...


comunque è una cosa demenziale; è la solita legge fatta alla cazzo di cane da cani che ... altrochè il rompicoglioni che abbaia a ridosso della camera da notte dell wobby !!!

Sono disposizioni legislative assurde che hanno il solo fine di ingenerare panico, ottenendo soltanto che:
- i giovani educati da genitori che non delegano alle istituzioni la tutela ed educazione dei propri figli,
non hanno bisogno di leggi proibizioniste da secoli bui
- gli altri, per contro continuano a bere e ad ubricarsi ... e se non si ubricano, stuprano o vandalizzano !

Tutto ciò va a discapito della socializzazione tra i giovani, delle attività commerciali, delle iniziative volte allo
svago e tanto altro.
E' vero che per divertirsi non è necessario ubriacarsi, ma come tutte le cose proibite ... quella poi diventa la
tentazione, per volontà di sfida, per voglia di esibizionismo e così via.

Noi tutti siamo stati giovani e sono certo che, a parte qualche rara volta in cui si è perso il controllo volutamente,
o involontariamente, nessuno di noi ha passato le proprie serate ad ubriacarsi.

Io mi sono rotto i coglioni di essere "gestito" !!!
Io mi sono rotto i coglioni di avere proibizioni e imposizioni in tutto, per tutto, ovunque !

... e non ho bevuto !

:incazzato: :verywvil: :incazzato:
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Messaggio  golia Mar Lug 28, 2009 6:40 pm

si però Argy, dagli avatar che monti su sembra proprio che con l'alcool tu vada a BIDONI.... :lachen:

Per tutto il resto ... quoto :coolcool:
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Messaggio  argento Mar Lug 28, 2009 6:57 pm

golia ha scritto:si però Argy, dagli avatar che monti su sembra proprio che con l'alcool tu vada a BIDONI.... :lachen:

Per tutto il resto ... quoto :coolcool:

faccio i 23 con un litro !!!
:rotfl.rotfl:
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Messaggio  adelmo Mar Lug 28, 2009 11:49 pm

Noi tutti siamo stati giovani e sono certo che, a parte qualche rara volta in cui si è perso il controllo volutamente,
o involontariamente, nessuno di noi ha passato le proprie serate ad ubriacarsi.
parla per te perbenista! io ho preso certe randole
What a Face :affraid: a volte magari non era montenegro......vabbè diciamo spesso.........
ora invece mi ritrovo che con la patente ci lavoro e non mi posso permettere neanche di bere un paio di bicchieri quando sono fuori x il terrore che mi fermino e mi tolgano punti o anche peggio
senza contare poi che essendo un "guidatore professionista" mi tocca fare anche i controlli a sorpresa alla medicina del lavoro onde scongiurare che assuma droghe o alcool
si si avete capito bene trattasi di test anti droga :incazzato: :incazzato: :incazzato: :verywvil:

non aggiungo altro.........se non .........cazzo! stacci te a levà merda 12 ore il giorno poi vedi se non ti .......scherzo ovviamente
però devo dire che insomma da una parte sono daccordo ma è anche seccante e un pò umiliante
essere sottoposto a certi test....che controllassero che a pochi punti masgari io per il momento ne ho 26+20 dati dalla "carta di qualità del conducente" fanculo
se avessi tali comportamenti magari qualche punto lo avrei anche perso no???
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Messaggio  giovaber Ven Lug 31, 2009 3:11 pm

BE ALLORA CUCCATEVI QUESTO

https://www.youtube.com/watch?v=2E3ZaXT9ZtI

:rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl: :rotfl.rotfl:
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